COSTI DI SICUREZZA NEGLI APPALTI: IL REGIME TRANSITORIO

Con una interessante pronuncia il Consiglio di Stato è intervenuto sulla delicata questione dei costi di sicurezza a carico dell’affidatario e della loro rilevanza per giustificare la congruità dell’offerta anormalmente bassa. Il passaggio dal Codice del 2006 al Decreto Legislativo n. 50/2016 ha imposto alcune precisazioni.

Secondo la disciplina previgente del Decreto Legislativo 163/2006, infatti, “non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture” (art. 97, co. 4).

La disciplina in vigore precisa invece che, mentre “non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (art. 97 co. 6), sono invece considerati “incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture” (art. 97 co. 5 lettera c)”.  Si pone una distinzione tra gli oneri di sicurezza legati al piano da presentare per l’esecuzione di servizi e lavori oggetto di appalto e quelli aziendali che, a ben vedere, sono richiamati nel comma 10 (anziché 9) dell’art. 95: nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In conclusione, secondo i giudici di Palazzo Spada, la mancata indicazione dei costi aziendali in una procedura precedente all’entrata in vigore del Codice non può determinare l’esclusione del concorrente.

Cons. Stato Sez. III, 09/01/2017, n. 30

Per le gare anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza aziendale non sia stato specificato nella legge di gara e non sia contestato, dal punto di vista sostanziale, che l’offerta rispetti i costi minimi della sicurezza aziendale, l’esclusione della concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta della stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri del soccorso istruttorio.

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