EDILIZIA SOCIALE: LA MIA PROPOSTA IN PARLAMENTO

Credo non ci sia soddisfazione più grande del vedere approvate proprie iniziative legislative. Non è tuttavia semplice costruire un largo consenso attorno ad una proposta. E’ molto più semplice incanalare la rabbia in una protesta. Ma un buon politico è chiamato ad avere un atteggiamento propositivo. Costruire più che distruggere.

Qualora dovessi essere scelto per la candidatura in Parlamento, tra i primi atti che promuoverò vi è la proposta in materia di edilizia sociale che, nel corso del 2017, ho elaborato con l’Associazione Nazionale Edilizia Sociale. Una proposta di legge che a Roma interessa circa 200.000 famiglie, larga parte delle quali ancora non sa che la propria casa – a causa di una sentenza del 2015 – ha di fatto perso oltre la metà del valore e che, per poter venderla, deve versare una somma al Comune che può raggiungere 50 mila euro. Molte altre poi stanno subendo le conseguenze di speculazioni, trovandosi in gravi difficoltà anche psicologiche. Per loro è il mio impegno.

La proposta intende attuare la Costituzione il cui art. 47 prevede che “la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione” e riportare ordine nel far west dell’edilizia sociale.

Per sostenere la mia candidatura nel MoVimento 5 Stelle devi essere iscritto e partecipare con il tuo voto alle Parlamentarie. Grazie per far conoscere questa proposta e le ragioni della mia candidatura ad altri iscritti.

Di seguito il testo della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni concernenti la rimozione del vincolo del prezzo massimo degli alloggi di edilizia sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! —  Il mercato degli alloggi di edilizia sociale si trova in una profonda crisi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 18135 del 16 settembre 2015, che ha affermato l’opponibilità del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili in regime di edilizia agevolata ex articolo 35 della L. n. 865 del 1971, ai successivi acquirenti dal costruttore a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex articolo 31, comma 49-bis della L. n. 448 del 1998. Con tale giurisprudenza è emerso un mercato irregolare in cui, per decenni, gli alloggi sono stati venduti a prezzo di libero mercato dagli assegnatari, a volte inconsapevoli dell’esistenza del vincolo, altre volte con la chiara volontà di speculare approfittando dell’assenza di controllo da parte delle istituzioni competenti.
In tale contesto e in conseguenza della complessità della disciplina normativa sulla rimozione del vincolo di cui all’articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998, migliaia di famiglie, in particolare nella città di Roma, sono ora tenute ad attendere i lunghi tempi del procedimento amministrativo per poter vendere sul libero mercato, dovendo versare all’amministrazione capitolina un corrispettivo che varia tra 8 e 50 mila euro.
Tale situazione impone una soluzione normativa che, ferma ogni responsabilità per quanto avvenuto in passato, sollevi gli attuali venditori quantomeno da eventuali oneri amministrativi. La crisi del sistema dell’edilizia sociale, fermo alla disciplina della legge 167 del 1962, impone inoltre di adottare nuovi modelli di sostegno al diritto all’abitazione tenendo conto in particolare dell’esigenza delle famiglie numerose e delle nuove generazioni già alle prese con le difficoltà di reddito determinate dal mercato del lavoro.

Articolo 1
Modifiche alla legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di vincoli delle convenzioni di edilizia sociale

1. Il comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente:
“I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con il versamento all’ente locale di un importo pari a dieci volte il valore della rendita catastale rivalutata dell’immobile. Gli alloggi realizzati in virtù delle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, possono essere ceduti a prezzo di libero mercato con allegazione all’atto di compravendita della quietanza del versamento della predetta somma. Il pagamento dell’importo dovuto per la rimozione dei vincoli è a carico del venditore del primo trasferimento al prezzo di libero mercato. L’importo versato per la rimozione dei vincoli di cui al presente comma è computato in acconto al corrispettivo di cui al precedente comma 48“.

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